News
BILANCIO

CPB: impatto sui bilanci 2024

13 Maggio 2025
CPB: impatto sui bilanci 2024

Per i periodi d’imposta oggetto di Concordato preventivo biennale (“CPB”), le imposte (IRES/IRPEF ed IRAP) vanno calcolate - non in base alla consueta determinazione fiscale del reddito (“reddito effettivo”) - ma sul reddito “concordato” con l’Agenzia delle Entrate (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 13/2024 e D.M. attuativi 14 giugno 2024 e 15 luglio 2024).

Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei Redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Una delle principali novità è la possibilità di assoggettare a un’imposta sostitutiva la differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato nell’anno precedente, secondo aliquote differenziate in base al punteggio ISA ottenuto.

Aliquote dell’imposta sostitutiva

Punteggio ISA 2023

Aliquota imposta sostitutiva

Pari o superiore a 8

10%

Pari o superiore a 6 e inferiore a 8

12%

Inferiore a 6

15%

Per i contribuenti forfetari, l’aliquota è fissata al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

Base imponibile - La base imponibile dell’imposta sostitutiva è la differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato nell’anno precedente, al netto delle eventuali rettifiche previste dagli artt. 1516 del D.Lgs. n. 13/2024 (ad esempio, plusvalenze/minusvalenze, perdite pregresse).

Rilevazioni contabili - Le rilevazioni contabili dell’imposta sostitutiva seguono i principi generali delle imposte sul reddito. Secondo i principi contabili OIC 25, le imposte sostitutive sono classificate tra le imposte sul reddito dell’esercizio e devono essere contabilizzate separatamente rispetto alle imposte ordinarie, in quanto hanno natura sostitutiva e non aggiuntiva.

Rilevazione dell’imposta sostitutiva dovuta - Alla chiusura dell’esercizio, si rileva il debito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva calcolata sulla base imponibile individuata. Scrittura tipica: dare Imposta sot. (CE) a Debiti tributari (D SP) e al momento del pagamento tramite F24: d Debiti tributari a Banca c/c. Se previsti acconti, la rilevazione segue il medesimo schema delle imposte ordinarie: l’acconto versato si imputa a riduzione del debito complessivo. In presenza di perdite pregresse o altre rettifiche, queste vanno contabilizzate nella determinazione della base imponibile e quindi nella scrittura iniziale di rilevazione dell’imposta dovuta.

Il reddito concordato, rettificato della base imponibile della sostitutiva e delle variazioni ex D.Lgs. n. 13/2024, andrà tassato ai fini delle imposte IRES/IRPEF con la tassazione ordinaria. Anche in caso di reddito effettivo inferiore a quello concordato, il contribuente è obbligato a versare le imposte sul reddito concordato.

In caso di decadenza dal CPB, il reddito tassabile sarà il maggiore tra il reddito concordato e quello effettivo.

Il CPB non modifica gli obblighi contabili: il contribuente continua a tenere la contabilità secondo il regime di appartenenza.

La nota integrativa - In nota integrativa è opportuno ricordare l’adesione. Ad esempio è possibile scrivere:

Adesione al Concordato Preventivo Biennale

In data [inserire data], la Società ha aderito al regime di concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, che consente la determinazione preventiva e vincolante del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per gli esercizi [inserire anni].

L’adesione al CPB comporta che la base imponibile fiscale sia determinata secondo i criteri presuntivi previsti dalla normativa, e non sulla base del risultato civilistico rettificato dalle consuete variazioni fiscali.

Tale scelta ha generato un disallineamento tra l’onere fiscale corrente e quello teorico calcolato applicando le aliquote ordinarie all’utile civilistico. In ottemperanza al principio contabile OIC 25, si fornisce di seguito la riconciliazione numerica tra l’onere fiscale corrente e quello teorico, evidenziando le motivazioni delle principali differenze.

Inoltre, si segnala che l’adesione al CPB ha comportato la rilevazione di debiti tributari per imposte ordinarie e, ove esercitata l’opzione, per imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis D.Lgs. n. 13/2024, il cui ammontare e natura sono illustrati nelle apposite voci di bilancio.

Gli effetti dell’adesione al concordato sono stati adeguatamente riflessi nelle poste fiscali del presente bilancio. La Società valuterà al termine del biennio la possibilità di rinnovare l’adesione o di tornare al regime ordinario.

Non si prevedono impatti significativi sulla continuità aziendale e sulle prospettive di sviluppo.

Sullo stesso argomento:Concordato preventivo biennale