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Redditi 2025: nuovi coefficienti e più tutele per le società di comodo

9 Maggio 2025
Redditi 2025: nuovi coefficienti e più tutele per le società di comodo

Le principali novità per le società di comodo nel Modello Redditi 2025 riguardano:

  • riduzione dei coefficienti presuntivi: i coefficienti utilizzati per il calcolo dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo sono stati quasi tutti dimezzati rispetto al passato, come previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 192/2024. Questo comporta una soglia più bassa per superare il test di operatività, facilitando così il superamento dello status di “non operativa”.
  • aggiornamento del prospetto nel quadro RS: il prospetto per la verifica dell’operatività e la determinazione del reddito imponibile minimo è stato aggiornato per recepire le nuove aliquote e i nuovi coefficienti.
  • chiarezza sull’interpello probatorio: nei nuovi modelli dichiarativi viene recepita la riscrittura dell’art. 11 dello Statuto del contribuente, che restringe il numero di soggetti che possono presentare interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Queste modifiche sono parte della riforma IRES e mirano a rendere più equo e meno penalizzante il regime delle società di comodo, semplificando il superamento delle rigidità del passato e aggiornando la modulistica alle nuove normative.

Modificati i coefficienti della disciplina delle società di comodo - L’art. 20 del D.Lgs. 192/2024 ha apportato alcune modifiche – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – all’art. 30 della Legge 724/1994, riguardanti essenzialmente i coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti.

nuovi coefficienti – da applicare i valori dei beni e delle immobilizzazioni dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti – sono i seguenti (art. 30, co. 1 e 2, della Legge 724/1994):

Tipologia di beneCoefficiente precedenteNuovo coefficiente
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85, co. 1, lett. c), d), e) TUIR e art. 5 TUIR, anche immobilizzati) 2% 1%
Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing 6% 3%
Immobili categoria catastale A/10 5% 2,5%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti 4% 2%
Immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 1% 0,5%
Navi adibite ad attività commerciale/pesca/salvataggio/demolizione (art. 8-bis, co. 1, lett. a), DPR 633/72), anche leasing 6% 6%
Altre immobilizzazioni, anche in leasing 15% 15%

Sono stati aggiornati anche i coefficienti per la determinazione del reddito presunto della società o dell’ente non operativo in base ai ricavi, che non può essere inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:

Categoria di beniCoefficiente precedenteNuovo coefficiente
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari (non immobilizzati, non PEX) 1,50% 0,75%
Immobili (anche in leasing) 4,75% 2,38%
Immobili categoria catastale A/10 (uffici) 4,00% 2,00%
Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti 3,00% 1,50%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti 0,90% 0,45%
Navi commerciali o da pesca (art. 8-bis, co. 1, lett. a, DPR 633/72) 4,75% 4,75% (invariato)
Altre immobilizzazioni 12,00% 12,00% (invariato)

Nuove regole per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo - Le nuove regole per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, in vigore dal periodo d’imposta 2024, prevedono:

Disapplicazione automatica: la normativa individua una serie di cause oggettive che consentono la disapplicazione automatica della disciplina, senza necessità di presentare interpello. Tra queste rientrano, ad esempio:

  • società con almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti;
  • società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo;
  • società con valore della produzione superiore all’attivo patrimoniale;
  • società partecipate da enti pubblici;
  • società consortili;
  • società che raggiungono un determinato livello di affidabilità fiscale (in base agli ISA);
  • società agricole, società assoggettate a procedure concorsuali, società sottoposte a sequestro o confisca, società con immobili locati a enti pubblici, holding con partecipazioni in società non di comodo, eventi calamitosi, impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese.

Interpello probatorio: se non ricorrono le cause di disapplicazione automatica, la società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi presunti.

Auto-disapplicazione: in presenza di precise condizioni oggettive, la società può procedere all’auto-disapplicazione indicando la motivazione direttamente in dichiarazione, senza necessità di interpello.

Abolizione della disciplina sulle perdite sistematiche: dal 2022 la normativa si concentra solo sulla non operatività, non più sulle società in perdita sistematica.

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