I nuovi coefficienti – da applicare i valori dei beni e delle immobilizzazioni dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti – sono i seguenti (art. 30, co. 1 e 2, della Legge 724/1994):
Le principali novità per le società di comodo nel Modello Redditi 2025 riguardano:
Queste modifiche sono parte della riforma IRES e mirano a rendere più equo e meno penalizzante il regime delle società di comodo, semplificando il superamento delle rigidità del passato e aggiornando la modulistica alle nuove normative.
Modificati i coefficienti della disciplina delle società di comodo - L’art. 20 del D.Lgs. 192/2024 ha apportato alcune modifiche – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – all’art. 30 della Legge 724/1994, riguardanti essenzialmente i coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti.
I nuovi coefficienti – da applicare i valori dei beni e delle immobilizzazioni dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti – sono i seguenti (art. 30, co. 1 e 2, della Legge 724/1994):
Tipologia di bene | Coefficiente precedente | Nuovo coefficiente |
---|---|---|
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85, co. 1, lett. c), d), e) TUIR e art. 5 TUIR, anche immobilizzati) | 2% | 1% |
Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing | 6% | 3% |
Immobili categoria catastale A/10 | 5% | 2,5% |
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti | 4% | 2% |
Immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti | 1% | 0,5% |
Navi adibite ad attività commerciale/pesca/salvataggio/demolizione (art. 8-bis, co. 1, lett. a), DPR 633/72), anche leasing | 6% | 6% |
Altre immobilizzazioni, anche in leasing | 15% | 15% |
Sono stati aggiornati anche i coefficienti per la determinazione del reddito presunto della società o dell’ente non operativo in base ai ricavi, che non può essere inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:
Categoria di beni | Coefficiente precedente | Nuovo coefficiente |
---|---|---|
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari (non immobilizzati, non PEX) | 1,50% | 0,75% |
Immobili (anche in leasing) | 4,75% | 2,38% |
Immobili categoria catastale A/10 (uffici) | 4,00% | 2,00% |
Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti | 3,00% | 1,50% |
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti | 0,90% | 0,45% |
Navi commerciali o da pesca (art. 8-bis, co. 1, lett. a, DPR 633/72) | 4,75% | 4,75% (invariato) |
Altre immobilizzazioni | 12,00% | 12,00% (invariato) |
Nuove regole per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo - Le nuove regole per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, in vigore dal periodo d’imposta 2024, prevedono:
Disapplicazione automatica: la normativa individua una serie di cause oggettive che consentono la disapplicazione automatica della disciplina, senza necessità di presentare interpello. Tra queste rientrano, ad esempio:
Interpello probatorio: se non ricorrono le cause di disapplicazione automatica, la società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, dimostrando l’esistenza di oggettive situazioni che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
Auto-disapplicazione: in presenza di precise condizioni oggettive, la società può procedere all’auto-disapplicazione indicando la motivazione direttamente in dichiarazione, senza necessità di interpello.
Abolizione della disciplina sulle perdite sistematiche: dal 2022 la normativa si concentra solo sulla non operatività, non più sulle società in perdita sistematica.
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