L’obbligo di conservazione delle spese sanitarie ai fini della detrazione fiscale nel modello 730/2025 è stato semplificato e oggi varia a seconda che si accetti il 730 precompilato senza modifiche o si intervenga modificando i dati.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2014, ad opera dell’art. 6 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.
In particolare:
- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. Il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente una dichiarazione con la quale quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014. L’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Qualora, invece, il contribuente ritenga opportuno esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se tale corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi. In ogni caso il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione diversa da quella, sopra descritta, relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come, ad esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione. Il CAF o il professionista è tenuto a conservare tale documentazione in base alle regole di cui al D.M. n. 164/1999. L’eventuale insussistenza delle condizioni soggettive rilevate in capo al contribuente determina il recupero delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni ad esse collegate nei confronti del medesimo. Restano ferme, nei confronti del CAF o del professionista, le ordinarie sanzioni previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele;
- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, in relazione alle spese sanitarie, il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie. In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato. Inoltre, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, l’elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato. Qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).
MODELLO 730 PRECOMPILATO
|
DOCUMENTAZIONE
|
Accettato senza modifiche
|
Nessun obbligo di conservazione per le spese sanitarie comunicate da soggetti terzi
|
Modificato
|
Obbligo di conservazione solo per i documenti relativi alle spese sanitarie variate o aggiunte
|