Una volta venuta meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio (contribuente/Erario), con conseguente riunione, ai sensi dell’art. 1253 Codice civile, della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario) - tutti i debiti erariali, maturati con riferimento ai periodi di imposta ante e post sequestro, si estinguono per confusione, ex art. 1253 c.c.
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