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Assegnazione agevolata e riserve in sospensione

28 Aprile 2025
Assegnazione agevolata e riserve in sospensione

La società può procedere all’assegnazione di un immobile oggetto di rivalutazione con effetti fiscali, identificando il suo valore normale con quello esposto in bilancio, senza il versamento di ulteriori imposte per il socio assegnatario. Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%, operato dalla società, libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.

In altri termini, l’importo della riserva in sospensione liberata mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito della società, né di quello dei soci che non dovranno assoggettarlo ad ulteriore tassazione. L’effetto è sicuramente incentivante.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva del 13%, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l’ammontare delle riserve annullate, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal valore normale/catastale del bene.

Possono essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene.

Il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.

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