I titolari di uno Studio Associato che si avvalgono di collaboratori esterni, che fatturano la propria attività di consulenza, non sono tenuti a riaddebitare agli stessi una quota delle spese generali (es. affitto, utenze, ecc.), poiché manca un rapporto paritetico, di colleganza, tra lo studio legale e i collaboratori, i quali semplicemente soggiacciono alle direttive dei domini alle dipendenze dei quali operano percependo un compenso. Questo l’importante chiarimento reso dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 4662 del 21 febbraio 2025.
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