Non può essere riconosciuto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, per la parte di reddito estero che non concorre alla formazione del reddito italiano a causa dell’esenzione parziale per le plusvalenze in applicazione del regime PEX. In tale caso infatti si deve necessariamente applicare la riduzione proporzionale dell’imposta estera effettivamente pagata, riduzione prevista dal comma 10 dell’art. 165 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
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