Nel caso di conti bancari intestati a terzi compete all’Ufficio l’onere probatorio della formale intestazione ovvero della disponibilità di fatto per il contribuente oggetto di verifica (al quale sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti). Questo l’importante chiarimento fornito dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 5529 depositata il 2 marzo 2025.
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