Le somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro e non dei corrispettivi. Pertanto, tali operazioni vanno qualificate come fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 .
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