Il Decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 21, comma 3 del TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, adeguando il proprio orientamento a quello consolidatosi in giurisprudenza ed in disaccordo con la precedente circolare 27/E/2012.
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