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Imposte indirette

Imposta di registro omologa concordato con terzo assuntore: dietrofront delle Entrate

20 Febbraio 2025
Imposta di registro omologa concordato con terzo assuntore: dietrofront delle Entrate

Il Decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 21, comma 3 del TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, adeguando il proprio orientamento a quello consolidatosi in giurisprudenza ed in disaccordo con la precedente circolare 27/E/2012.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sui beni dell'attivo fallimentare, in disaccordo con la circolare precedente.