La condotta antieconomica contestata ad una società come realizzata, nell’ambito di una c.d. “frode carosello” allo scopo di detrarre l’IVA e dedurre maggiori costi dalla base imponibile segue uno schema che va ricondotto al fenomeno dell’evasione fiscale e non ricade nell’ambito dell’abuso del diritto. L’importante precisazione viene fornita dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 582 del 10 gennaio 2025.
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