L’art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 prevede il regime di esenzione IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto numero 1265 del 27 luglio 1934) e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Finanze”.
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