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Vendita di palladio: si applica l’imposta sostitutiva del 26% per i “metalli preziosi”

5 Febbraio 2025
Vendita di palladio: si applica l’imposta sostitutiva del 26% per i “metalli preziosi”

Il palladio rientra nella definizione di “metalli preziosi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR. Pertanto, come chiarito dalle Entrate nell’ambito della consulenza giuridica risposta n. 1 del 3 febbraio 2025, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso di palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il palladio è considerato metallo prezioso secondo il TUIR e soggetto a imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze.