Il palladio rientra nella definizione di “metalli preziosi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR. Pertanto, come chiarito dalle Entrate nell’ambito della consulenza giuridica risposta n. 1 del 3 febbraio 2025, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso di palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
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