In presenza di una CILAS o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti sia soggettive che oggettive successive a tale data non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 39/2024. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 15/E del 28 gennaio 2024 .
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