I sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di IRPEF o IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973). In generale, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
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