La Manovra 2025 riapre la possibilità di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci, introdotta dall’art. 1, commi 100-105, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Infatti i commi da 31 a 36 del DdL Bilancio 2024 (ora all’esame del Senato) ripropongono il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci.
Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.
Trasformazione agevolata di s.r.l. in s.s. - Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 1, commi da 31 a 36 DdL Bilancio 2025)
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art. 1, comma 31
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Ambito soggettivo
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- società costituite nella forma giuridica di:
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni e
- società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.
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art. 1, comma 31
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Ambito oggettivo
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- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa.
- Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.
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art. 1, comma 31
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Qualità di socio
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- È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i n forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
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art. 1, comma 32
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Modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici
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- va versata entro il 30 settembre 2025.
- l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
- Ai sensi dell’art. 9, comma 3, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
- Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.
- Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
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art. 1, comma 33
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Valore catastale in luogo di quello normale
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- per i beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori - di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991 - determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 (c.d. “valore catastale dell’immobile”).
- In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
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art. 1, comma 34
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Costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate
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- Il costo fiscalmente riconosciuto va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
- Inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, del TUIR.
- In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, va a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
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art. 1, comma 35
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Aliquote delle imposte indirette
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- Le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
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art. 1, comma 36
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Versamento dell’imposta sostitutiva
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- L’imposta sostitutiva va versata in due rate:
- la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025
- e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, con F24.
- Si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.
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