La possibilità di optare per lo “spalma superbonus” in 10 anni (anziché in 4, come ordinariamente previsto) exart. 2 , comma 3-sexies, del D.L. n. 11/2023 può essere anche parziale e riguardare, quindi, solo per parte delle spese sostenute nel 2022. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 252/E del 9 dicembre 2024 .
Come noto, il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 (come convertito in Leggen. 38/2023 ) concede ai committenti la possibilità, con riferimento al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste.
Questa chance viene, tuttavia, limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, previo esercizio di apposita opzione del modello redditi. In particolare, il contribuente interessato a optare per la detrazione in 10 anni e non in 4:
Come osservato dalle Entrate con il documento di prassi in commento, la norma non prevede che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022. Pertanto, in linea con la ratio dell’intervento, che è quella di agevolare soggetti parzialmente incapienti, si deve ritenere possibile spalmare in 10 anche solo parte delle spese sostenute nel 2022.
Il contribuente che, prudenzialmente, non avesse indicato alcuna spesa relativa al 2022 nel modello 730/2023 può recuperare la quota parte “capiente” nei 4 anni:
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