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Superbonus, l’opzione in 10 anni può essere anche parziale

10 Dicembre 2024
Superbonus, l’opzione in 10 anni può essere anche parziale

La possibilità di optare per lo “spalma superbonus” in 10 anni (anziché in 4, come ordinariamente previsto) exart. 2 , comma 3-sexies, del D.L. n. 11/2023 può essere anche parziale e riguardare, quindi, solo per parte delle spese sostenute nel 2022. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 252/E del 9 dicembre 2024 .

Come noto, il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 (come convertito in Leggen. 38/2023 ) concede ai committenti la possibilità, con riferimento al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste.

Questa chance viene, tuttavia, limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, previo esercizio di apposita opzione del modello redditi. In particolare, il contribuente interessato a optare per la detrazione in 10 anni e non in 4:

  • non deve indicare nulla nel Modello 730/2023 (anno 2022);
  • ma deve iniziare a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023).

Come osservato dalle Entrate con il documento di prassi in commento, la norma non prevede che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022. Pertanto, in linea con la ratio dell’intervento, che è quella di agevolare soggetti parzialmente incapienti, si deve ritenere possibile spalmare in 10 anche solo parte delle spese sostenute nel 2022.

Il contribuente che, prudenzialmente, non avesse indicato alcuna spesa relativa al 2022 nel modello 730/2023 può recuperare la quota parte “capiente” nei 4 anni:

  • presentando un Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo;
  • optando nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 8­-quinquies dell'articolo 119 D.L. n. 34/2020, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

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