
Il contribuente che ha acquistato la sua “prima casa” beneficiando delle relative agevolazioni, nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non può rettificare la dichiarazione precedentemente resa nell’atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, per presentare un atto integrativo per dichiarare invece il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

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