La normativa nazionale prevede disposizioni di favore che permettono ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative. Con la risposta ad interpello n. 219/E del 6 novembre 2024 l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla definizione di “OICR qualificato”, vale a dire l’OICR che investe “prevalentemente” in start up o PMI innovative ammissibili e che, in quanto tale, può attribuire il diritto alle predette agevolazioni fiscali a coloro che investono nel medesimo, focalizzandosi sulla verifica della “soglia di prevalenza” fissata dagli artt. 29 D.L. n. 179/2012 e 4 D.L. n. 3/2015.
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