La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose. Conseguentemente, la nota di variazione potrà essere emessa in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 203/E del 15 ottobre 2024.
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