Il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 84/2024 chiarisce che la competenza a pronunciarsi in merito all’eventuale istanza di sospensiva proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al Consiglio di disciplina nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, innanzi al quale può essere proposto ricorso da parte del professionista che sia stato attinto da provvedimento disciplinare. Il ricorso per altro non sospende l’efficacia del provvedimento disciplinare, che è pienamente efficace nei confronti del ricorrente, decorsi trenta giorni dalla notifica al medesimo.
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