Dal 1° luglio 2024 sono operative le nuove regole per le compensazioni in F24, come l’obbligo di utilizzo dell'invio telematico. Il vero banco di prova è però il 31 luglio 2024, quando si andranno a effettuare i versamenti delle imposte.
Rif. normativo e di prassi |
Crediti |
Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline dal 1° luglio 2024 |
Iscrizioni a ruolo dal 1° luglio 2024 |
Preventiva presentazione della dichiarazione |
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Compensazione di crediti Inail e Inps | Sì, anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero |
Nessun divieto |
No, atteso provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail per attuazione |
Compensazione crediti IVA, IRES, IRPEF e IRAP - orizzontale
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Sì, anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero |
Divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro Non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Esposizioni che impediscono di compensare: per imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte indirette, somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti (sanzioni e interessi con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione). Il divieto è superato a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduce a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa. Possibile – come già previsto dal D.L. n. 78/2010 per i carichi superiori a 1.500 euro – estinguere i ruoli per debiti relativi alle sole imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
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Sì, se di importo superiore a 5.000 euro la compensazione |
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Compensazione crediti IVA, IRES, IRPEF e IRAP - verticale | Sì, anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero |
NO |
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Compensazione crediti Imp. registro, R&S, Bonus edili, ZES, 4.0 - orizzontale |
Sì |
No |
La C.M. n. 16/E/24 conferma che:
I due provvedimenti si differenziano in merito alla tipologia di compensazioni inibite:
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