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VERSAMENTI

F24 compensati: le nuove regole caso per caso

30 Luglio 2024
F24 compensati: le nuove regole caso per caso

Dal 1° luglio 2024 sono operative le nuove regole per le compensazioni in F24, come  l’obbligo di utilizzo dell'invio telematico. Il vero banco di prova è però il 31 luglio 2024, quando si andranno a effettuare i versamenti delle imposte.

Rif. normativo e di prassi

Crediti

Obbligo di utilizzo Entratel/Fisconline dal 1° luglio 2024

Iscrizioni a ruolo dal 1° luglio 2024

Preventiva presentazione della dichiarazione 

Compensazione di crediti Inail e Inps , anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero

Nessun divieto

No, atteso provvedimento congiunto Entrate/Inps/Inail per attuazione

Compensazione crediti IVA, IRES, IRPEF e IRAP -  orizzontale

 

anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero

Divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro

Non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Esposizioni che impediscono di compensare: per imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte indirette, somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti e le somme accessorie alle precedenti (sanzioni e interessi con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione).

Il divieto è superato a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduce a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per avvenuto pagamento, per concessione di un piano di rateazione o per intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa.

Possibile – come già previsto dal D.L. n. 78/2010 per i carichi superiori a 1.500 euro –  estinguere i ruoli per debiti relativi alle sole imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti della stessa natura, al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100mila euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

 

Sì, se di importo superiore a 5.000 euro la compensazione

Compensazione crediti IVA, IRES, IRPEF e IRAP - verticale anche nel caso in cui il saldo finale dell'F24 sia superiore a zero

NO

Compensazione crediti Imp. registro, R&S, Bonus edili, ZES, 4.0 - orizzontale


No

La C.M. n. 16/E/24 conferma che:

  • per carichi superiori a 1.500 e fino a 100.000 euro, trova applicazione l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010,
  • mentre in caso di carichi superiori a 100.000 euro si rende applicabile l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.

I due provvedimenti si differenziano in merito alla tipologia di compensazioni inibite:

  • il D.L. n. 78/2010 riguarda i soli crediti “erariali”, e non quelli aventi natura “agevolativa”;
  • il divieto previsto dal D.L. n. 223/2006 riguarda la compensazione dei crediti di entrambe le tipologie.

Sullo stesso argomento:Modello F24Compensazione