L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 161/E del 26 luglio 2024 ha precisato che il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, si applica anche al riaddebito delle spese anticipate dalla medicina di gruppo (art. 40 D.P.R. n. 270/2000) e rifatturate ai medici associati.
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