L’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che possono accedere al concordato preventivo biennale le imprese/professionisti che, sul periodo d’imposta precedente al biennio cui si riferisce la proposta, non hanno debiti: per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati (sentenza irrevocabile/atti impositivi non più impugnabili) che a loro volta siano: o d’importo complessivamente pari o superiori a euro 5.000 (compresi interessi e sanzioni) o senza considerare quelli oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (fino alla eventuale decadenza da tali provvedimenti: mancato pagamento di 8 rate per le cartelle, ecc.).
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