Ogni commercialista, iscritto sia nella sezione A, sia nella sezione B, nonché gli studi associati e le Società tra Professionisti (STP) iscritte nella Sezione STP dell’Albo, possono utilizzare il logo per l’esercizio dell’attività professionale perché non è prevista, al momento, alcuna disposizione specifica circa la distinzione tra le due sezioni dell’Ordinamento o altre Sezioni. È quanto affermato dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 57, del 13 giugno 2024.
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