
Con l’approvazione del nuovo comma 7, art. 4-bis, D.L. n. 39/2024, convertito in Legge n. 67/2024 viene previsto che a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione) non è più consentita l’opzione per la cessione del credito d’imposta riferito alle “rate residue” non ancora fruite delle detrazioni legate agli interventi edilizi, senza distinzione tra i diversi bonus edilizi (per qualsiasi fattispecie dell’art. 121, D.L. n. 34/2020).

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