L’art. 26 del TUIR disciplina la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, scaduti e non percepiti, nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta successivi. L’art. 6-septies, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 stabilisce che il locatore di immobili ad uso abitativo non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
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