In caso di indebita cessione di crediti d’imposta, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito. Di conseguenza, l’atto di recupero sarà predisposto dalla direzione provinciale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del cessionario. È quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 257290 del 5 giugno 2024 .
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