La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite Pec senza necessità che alla stessa venga apposta la firma digitale. L'esistenza giuridica dell'atto non dipende, infatti, dall’apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia, inequivocabilmente, riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale (articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973).
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