Nel presupposto che l'attività di crowdfunding svolta sia realizzata nel rispetto delle regole previste dalla legge e che, effettivamente non sia esercitata alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento, le operazioni di crowdfunding sotto soglia (sotto il limite di 5 milioni di euro) svolte dalla società X non sono soggette agli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari (ARF).
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