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Crowdfunding. Esonero dall’obbligo di comunicazione all’ARF

3 Aprile 2024
Crowdfunding. Esonero dall’obbligo di comunicazione all’ARF

Nel presupposto che l'attività di crowdfunding svolta sia realizzata nel rispetto delle regole previste dalla legge e che, effettivamente non sia esercitata alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento, le operazioni di crowdfunding sotto soglia (sotto il limite di 5 milioni di euro) svolte dalla società X non sono soggette agli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari (ARF).

La società X non è soggetta agli obblighi di comunicazione all'ARF per le operazioni di crowdfunding sotto soglia, in linea con il Regolamento UE 2020/1503.

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