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Accertamento e riscossione

Ravvedimento operoso speciale per il 2022 e anni pregressi: proroga al 31 maggio 2024

28 Marzo 2024
Ravvedimento operoso speciale per il 2022 e anni pregressi: proroga al 31 maggio 2024

L'art. 7 del decreto recante Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, prevede una proroga per l'adesione al ravvedimento operoso speciale e finalmente chiarisce che l'applicazione è possibile anche per gli anni pregressi al 2022.

I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se:

  • entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione
  • e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare,

  • entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
  • e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174.

In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

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