L'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civileprevede che le parti possano subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto. La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è sospensiva se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è ''risolutiva'' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
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