Nessuna proroga di 85 giorni (causa Covid) per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2022, notificati dagli uffici nel 2023. L’Agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma, invita gli Uffici a non considerare più questa possibilità.
L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, si è adeguata all’orientamento dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando lo slittamento di 85 giorni, valido solo per l’anno 2020 - anno del Covid.
Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti dalla norma vigente (es. art. 67, comma 1 , del D.L. n. 18/2020; art. 5, comma 3-bis , del D. Lgs. n. 218/1997).
I termini per l’accertamento - A partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
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A partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi: | |
Caso | Gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza: |
Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga di 85 giorni, causa Covid.
Le nuove regole - Con una direttiva ad hoc, tra l'altro, gli Uffici dell'Amministrazione hanno ricevuto le prime indicazioni operative conseguenti l’introduzione ad opera del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 del principio del contraddittorio preventivo generalizzato, nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 e l’abrogazione del comma 7 dell’art. 12 della legge stessa.
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, alla lettera o) del comma 1, ha inoltre disposto, con effetto dal 18 gennaio 2024 (il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), l’abrogazione del comma 7 dell’art. 12 dello Statuto facendo quindi venir meno, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, la possibilità per il contribuente di comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori e il divieto per l’Ufficio di emanare l’avviso di accertamento «prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
In attesa della promulgazione del decreto del MEF, gli Uffici si atterranno ai contenuti dell'Atto di indirizzo del 29 febbraio 2024. Per evitare contenzioso strumentale inerente al rispetto dei termini di decadenza, hanno indicazione di procedere, nell’immediato, con l’invito al contraddittorio preventivo, anche per i casi in cui il procedimento di adesione fosse stato già attivato e non ancora concluso.
Gli Uffici procederanno ad emettere l’atto di accertamento nella cui motivazione sarà evidenziata la non applicabilità dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Perciò, per gli inviti all’adesione riferiti a periodi di imposta per i quali sono imminenti i termini di decadenza dell’azione di accertamento, qualora gli Uffici abbiano emesso un invito al contraddittorio per comunicare lo schema di atto, dovranno tempestivamente - e in ogni caso prima della notifica del provvedimento impositivo - comunicare formalmente al contribuente la non applicabilità delle previsioni recate dall’art. 6-bis dello Statuto (tale comunicazione può essere resa anche in sede di contraddittorio tramite apposita verbalizzazione).
Per gli inviti all’adesione riferiti a periodi di imposta per i quali non sono imminenti i termini di decadenza dell’azione di accertamento che, conformemente alle indicazioni impartite con la precedente versione della presente direttiva, sono stati integrati con i richiami all’art. 6-bis dello Statuto, gli Uffici comunicheranno al contribuente – anche in sede di contraddittorio tramite apposita verbalizzazione – la non applicabilità delle previsioni di cui al predetto art. 6-bis.
Nel caso in cui non si addivenga ad un’adesione, pur essendosi instaurato il contraddittorio, prima di emettere l’eventuale atto impositivo gli Uffici attenderanno almeno 60 giorni dall’invio dell’invito integrato con lo schema d’atto.
Tale indicazione non trova tuttavia applicazione nei casi di indifferibilità e urgenza o di pericolo per la riscossione in quanto, in tali casi, occorre tempestivamente far valere la pretesa impositiva.
Per gli atti per i quali non è attivabile la procedura di adesione (atti di contestazione, atti di recupero crediti, ecc.), rispetto ai quali è stato inviato l’invito integrato con lo schema d’atto, gli Uffici, prima di procedere alla notifica dell’atto impositivo nei termini di decadenza disciplinati dalle norme applicabili, comunicheranno al contribuente, in modo formale e con la dovuta tempestività (eventualmente anche in sede di contraddittorio verbalizzato), la non applicabilità delle previsioni recate dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Infine, qualora tra l’invio dell’invito con schema d’atto e la notifica dell’atto trascorrano oltre 60 giorni, nel corso dei quali il contribuente non ha aderito all’invito a instaurare il contraddittorio, gli Uffici, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 6-bis dello Statuto, notificheranno l’atto impositivo senza necessità di ulteriori adempimenti.
In ogni caso, gli Uffici valuteranno attentamente le osservazioni formulate dai contribuenti in sede di contraddittorio, precisando nella motivazione degli atti impositivi le ragioni per le quali hanno ritenuto di non accogliere in tutto o in parte le predette osservazioni.
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