
L'art. 1 della Legge n. 197/2022 , ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).
In base al comma 231 , tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il comma 232 prevede che il pagamento delle somme di cui al comma 231 sia effettuato:
Nell'interpello n. 68/E/2024 viene trattato il caso del mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In tal caso, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Con riferimento, tuttavia, alla prima e alla seconda rata della rottamazione-quater delle cartelle, si evidenzia che il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , ha previsto, all'art. 4-bis , che, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. A ciò si aggiunga, che al D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'art. 3, l'art. 3-bis , secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della Legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.
Ciò detto, stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento. Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.
Sullo stesso argomento:Rottamazione-quater
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati