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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater e tempestività dei versamenti

13 Marzo 2024
Rottamazione-quater e tempestività dei versamenti

L'art. 1 della Legge n.  197/2022 ,  ai  commi  dal  231  al  252,  disciplina  la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).

In  base  al comma  231 ,  tali debiti  possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 232 prevede che il pagamento delle somme di cui al comma 231 sia effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
  • o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per  cento delle  somme  complessivamente  dovute  ai  fini  della  definizione,  con  scadenza  rispettivamente:
    • il 31 ottobre e il 30 novembre 2023
    • e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Nell'interpello n. 68/E/2024 viene trattato il caso del mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In tal caso, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del  carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Con  riferimento,  tuttavia,  alla  prima  e  alla  seconda  rata  della  rottamazione-quater  delle cartelle,  si  evidenzia  che il  D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , ha previsto, all'art. 4-bis , che, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla  definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. A ciò  si aggiunga, che al D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi  (c.d. Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'art. 3,  l'art. 3-­bis , secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della Legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Ciò  detto,  stante  i  richiamati  interventi  normativi,  con  il  solo  riguardo  al  versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme  che ne hanno legittimato il differimento. Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che ­ essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le  rate ­ sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.

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