Al fine di fruire del c.d. “Sismabonus acquisti”, all’atto di compravendita contano le attestazioni della riduzione di una o due classi di rischio dell’edificio a seguito dell’ultimazione di lavori strutturali e collaudo, mentre per le finiture c’è tempo anche dopo il rogito notarile. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 .
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