L’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce non consente di negare la qualifica di soggetto passivo, qualora l’importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini IVA non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone. Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo in questi casi, in linea con l’art. 167 della predetta Direttiva, il diniego al diritto di detrarre l’imposta. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024, relativa alla disciplina italiana sulle società di comodo.
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