Come noto, fino ad oggi, il problema principale del ricorso al ravvedimento operoso in ambito IVA riguardava l’eccessiva onerosità dell’istituto. L'evasore totale che intenda volontariamente regolarizzare la propria posizione col Fisco, al fine di fruire delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, oltre a porre in essere tutti gli adempimenti in precedenza omessi, deve infatti sanare tutte le violazioni commesse, ancorché concatenate, assumendo quale sanzione base per il calcolo della sanzione ridotta quella minima edittale prevista dalla legge per ciascuna infrazione. Tale posizione, come più volte osservato su queste pagine, toglie appeal all'istituto del ravvedimento operoso in presenza di più violazioni, spingendo il trasgressore ad optare per una strategia di attesa nella consapevolezza di avere diritto, in sede di accertamento, all'applicazione del cumulo giuridico.
Le cose dovrebbero però cambiare per effetto dello schema di decreto delegato che riforma la materia sanzionatoria tributaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024. In tale ambito, si interviene infatti per permettere di applicare il cumulo giuridico (finora riservata soltanto all’Agenzia) anche al ravvedimento operoso. Si potrà quindi determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta, al pari di come già accade per l’accertamento con adesione e conciliazione.
La misura dovrebbe quindi rilanciare ulteriormente l’appetibilità del ravvedimento operoso, già oggi tra gli istituti più utilizzati dai contribuenti.
Con la modifica al comma 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, viene stabilito che il contribuente potrà, in via autonoma, applicare il cumulo, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta. Quanto alle determinazioni delle sanzioni si prevede che:
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