Pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche il nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
Tra le principali novità:
- l'individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 6, comma 2),
- la definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le ASD (art. 11).
Grazie alle nuove procedure messe in campo, sarà possibile consentire l’iscrizione al Registro anche agli enti che svolgono attività sportive non riconosciute dal Coni e dal Cip, nonché, alle associazioni sportive dilettantistiche, ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Procedura per l’iscrizione al registro per le attività sportive non riconosciute da CONI e CIP - Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 28 gennaio 2021, è possibile richiedere l’iscrizione al RAS anche da parte di quegli enti sportivi che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
In tale ipotesi, la procedura da seguire è la seguente:
- gli enti interessati, anche in forma collettiva, presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, firmato dal rappresentante legale di ciascun ente e compilato in ogni sua parte, avendo particolare cura nel descrivere l’attività svolta nei suoi caratteri sportivi, tenuto conto della definizione di “sport” di cui al D.Lgs.n. 36/2021: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
- Il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, sentito il CONI o il CIP per l’eventuale valutazione di possibili profili di carattere tecnico dell’attività, in caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell’attività dichiarata, sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata in materia di sport, per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge. In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.
- A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell’elenco delle attività sportive di cui sopra, gli enti sportivi che svolgono dette attività potranno presentare direttamente domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità indicate nel Regolamento sulla tenuta e gestione del Registro Nazionale all’articolo 6 comma 2.
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu.