L’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, “razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, per i soggetti ISA più virtuosi, porta da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti ISA sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui. Salta anche in questo caso il riferimento al limite di 50.000 euro.
In particolare, per i soggetti ISA più virtuosi:
Inoltre, viene innalzata da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Rimanendo in ambito IVA, è lecito domandarsi da quando si debba effettivamente tenere conto delle nuove soglie, posto che il decreto di riforma fiscale è entrato in vigore dal 13 gennaio 2024.
Ebbene, come da relazione illustrativa del nuovo decreto in esame, poiché il successivo comma 12 dell’art. 9-bis affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, il medesimo provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, può correlare le più alte soglie individuate nella norma a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).
Tuttavia, l’analisi tecnico normativa precisa che, a regime vigente, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 (in una scala da 1 a 10). Tale requisito è stabilito all’interno di apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate (da ultimo dal provvedimento del 27 aprile 2023), ai sensi dell’art. 9-bis, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che non risulta allo stato modificato dall’intervento in esame.
Dunque non sembrerebbe escluso che le nuove soglie possano già trovare applicazione.
Ipotesi però da smentire stando alle istruzioni di compilazione del Modello IVA 2024, periodo d’imposta 2023 (vedi provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2024, provv. n. 8230 ). Istruzioni che fanno ancora riferimento al limite di 50.000 euro (con richiamo al provvedimento del 27 aprile esaminato nel paragrafo 1).
Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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