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IRPEF

Per il bonus mobili serve la prova dell’effettiva destinazione

28 Dicembre 2023
Per il bonus mobili serve la prova dell’effettiva destinazione

Per fruire dell’agevolazione al 50 per cento su mobili ed elettrodomestici non basta aver fruito della detrazione per interventi di recupero del patrimonio. È onere del contribuente, infatti, dimostrare anche l'effettiva destinazione dei mobili all'unità immobiliare oggetto di intervento edilizio. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ord. n. 29852/2023 intervenendo per la prima volta sui presupposti di accesso al beneficio fiscale.

Come noto, l’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 riconosce ai:

  • soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
  • soci di cooperative a proprietà divisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
  • soci di cooperative a proprietà indivisa, per i quali è intervenuta la delibera del C.d.A. di assegnazione;
  • che fruiscono della detrazione IRPEF del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, un’ulteriore detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto dei lavori edilizi (c.d. “bonus mobili”).

Sono escluse dalla detrazione le opere per le quali si fruisce della detrazione del 65 per cento, quali gli interventi per il risparmio energetico e le spese per la messa in sicurezza antisismica.

Anno

Limite di spesa

2020

10.000

2021

16.000

2022

10.000

2023

8.000

2024

5.000

Dal punto di vista temporale, per beneficiare del bonus mobili, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre non è richiesto che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

Nel dettaglio, il contribuente potrà comprovare la data di avvio dei lavori mediante:

  • eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi (cfr. circolare Agenza delle Entrate n. 13/E/2019).

Come detto, l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 prevede espressamente che il bonus mobili può essere fruito soltanto in relazione alle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Al riguardo, nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha quindi puntualizzato che:

  • spetta al contribuente, non all’Ufficio, dimostrare la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi sono stati destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione (a tal fine è opportuno indicare in fattura la destinazione finale dei mobili oggetto di acquisto);
  • non è necessario, invece, che gli arredi interessino i medesimi locali su cui è stato eseguito l’intervento edilizio, potendo infatti comprendere l’intera unità immobiliare.