Per fruire dell’agevolazione al 50 per cento su mobili ed elettrodomestici non basta aver fruito della detrazione per interventi di recupero del patrimonio. È onere del contribuente, infatti, dimostrare anche l'effettiva destinazione dei mobili all'unità immobiliare oggetto di intervento edilizio. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ord. n. 29852/2023 intervenendo per la prima volta sui presupposti di accesso al beneficio fiscale.
Come noto, l’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 riconosce ai:
Sono escluse dalla detrazione le opere per le quali si fruisce della detrazione del 65 per cento, quali gli interventi per il risparmio energetico e le spese per la messa in sicurezza antisismica.
Anno |
Limite di spesa |
2020 |
10.000 |
2021 |
16.000 |
2022 |
10.000 |
2023 |
8.000 |
2024 |
5.000 |
Dal punto di vista temporale, per beneficiare del bonus mobili, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre non è richiesto che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
Nel dettaglio, il contribuente potrà comprovare la data di avvio dei lavori mediante:
Come detto, l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 prevede espressamente che il bonus mobili può essere fruito soltanto in relazione alle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Al riguardo, nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha quindi puntualizzato che:
Sullo stesso argomento:Bonus mobili e grandi elettrodomestici
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati