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Compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti per il 2023: trattamento fiscale

12 Dicembre 2023
Compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti per il 2023: trattamento fiscale

L'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR nella formulazione antecedente alla modifica apportata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2021, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine ­ Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

Ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR tali compensi «non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro».

A decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

L'art. 51, comma 1-­bis, stabilisce che «Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000».

Come emerge dagli atti parlamentari «la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata.

Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario».

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo, dunque, «sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-­bis dell'art. 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'art. 69 del TUIR.

Nel caso dell'Interpello 474 dell'11 dicembre 2023 , l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 (l0001999051300133) sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.

Riassumendo:

REGOLE PRE-RIFORMA
IMPORTO TASSAZIONE
fino a € 10.000,00
  • Non concorrono a formare reddito imponibile - c.d. “Franchigia” di esenzione
da € 10.001,00 fino a € 30.658,28
  • Ritenuta a titolo d’imposta del 23% (1° scaglione Irpef) + Addizionale regionale + Addizionale Comunale
  • Le somme sono considerate solo ai fini del calcolo delle aliquote Irpef sugli altri eventuali redditi
Oltre € 30.658,28
  • Ritenuta a titolo d’acconto del 23% (1° scaglione Irpef) + Addiz. regionale + Addiz. Comunale
  • Tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi

 

REGOLE POST RIFORMA - Compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
fino a € 15.000,00
  • Non concorrono a formare reddito imponibile - c.d. “Franchigia” di esenzione
da € 15.001,00
  • Ritenuta a titolo d’acconto del 23% (1° scaglione Irpef) + Addiz. regionale + Addiz. Comunale
  • Tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi

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