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Forfetari: il riaddebito delle spese alla clientela

12 Dicembre 2023
Forfetari: il riaddebito delle spese alla clientela

Come comportarsi, dal punto di vista fiscale, nel caso di riaddebito di spese ai propri clienti? Spesso, infatti, accade che avvocati, commercialisti, ecc. si trovino ad anticipare alcune spese per conto dei propri assistiti. In sede di chiusura del periodo d’imposta occorre valutare con cura gli effetti degli eventuali riaddebiti ai fini della soglia di ricavi/compensi necessaria a permanere nel regime.

Chi agisce in regime forfettario, Legge n. 190/2014 (come modificato dalla Legge n. 145/2018), come ben noto:

  • non applica IVA sulle fatture emesse;
  • non applica ritenuta d’acconto sui compensi ricevuti;
  • non detrae l’IVA sugli acquisti;
  • non deduce dal reddito dell’attività svolta i costi inerenti l’attività;
  • non deduce dal reddito dell’attività gli oneri personali;
  • non detrae dall’imposta sostitutiva gli oneri personali.

Il forfetario, infatti, è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP.

L’aliquota, ad oggi, è quella del 15% (oppure del 5% per i primi 5 anni di attività laddove siano rispettate le condizioni della Legge n. 190/2014).

Il reddito dell’attività su cui calcolare la menzionata imposta è dato dai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) su cui viene applicato un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Venendo al tema dei riaddebiti, i soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale, si trovano spesso a sostenere:

  1. spese in nome e per conto proprio, successivamente riaddebitate al cliente secondo accordi contrattuali (ad esempio viaggio e rimborsi chilometrici, spese di vitto e alloggio);
  2. spese in nome e per conto del cliente, sostenute nell’ambito di un mandato con rappresentanza da parte del cliente e sostenute nell’esclusivo interesse di quest’ultimo (es. carte bollate, marche da bollo, diritti di segreteria e imposte anticipate).

Sul piano operativo la distinzione tra le due tipologie sopra riportate è particolarmente significativa in quanto ai fini fiscali:

  • nel primo caso, il riaddebito è rilevante sia ai fini IVA che per il calcolo dell’ammontare dei ricavi/compensi di cui all’art. 54 del TUIR (e ciò anche per i contribuenti in regime forfettario (cfr. Circolari n. 58/E/2001 e n. 5/E/2021);
  • nel secondo caso, il rimborso delle spese sostenute va considerato escluso dalla base imponibile IVA del soggetto che le anticipa, a condizione che le stesse siano regolarmente documentate e non rappresenta un ricavo/compenso rilevante ai fini fiscali.

 

Caso 1 – Addebito spese in nome e per conto proprio

Caso 2 – Addebito spese in nome e per conto del cliente

Compensi 2023

80.000

80.000

Spese riaddebitate

7.000

8.000

Totale

87.000

88.000

Forfettario nel 2024

No

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