Come comportarsi, dal punto di vista fiscale, nel caso di riaddebito di spese ai propri clienti? Spesso, infatti, accade che avvocati, commercialisti, ecc. si trovino ad anticipare alcune spese per conto dei propri assistiti. In sede di chiusura del periodo d’imposta occorre valutare con cura gli effetti degli eventuali riaddebiti ai fini della soglia di ricavi/compensi necessaria a permanere nel regime.
Chi agisce in regime forfettario, Legge n. 190/2014 (come modificato dalla Legge n. 145/2018), come ben noto:
Il forfetario, infatti, è soggetto ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP.
L’aliquota, ad oggi, è quella del 15% (oppure del 5% per i primi 5 anni di attività laddove siano rispettate le condizioni della Legge n. 190/2014).
Il reddito dell’attività su cui calcolare la menzionata imposta è dato dai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) su cui viene applicato un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Venendo al tema dei riaddebiti, i soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale, si trovano spesso a sostenere:
Sul piano operativo la distinzione tra le due tipologie sopra riportate è particolarmente significativa in quanto ai fini fiscali:
|
Caso 1 – Addebito spese in nome e per conto proprio |
Caso 2 – Addebito spese in nome e per conto del cliente |
Compensi 2023 |
80.000 |
80.000 |
Spese riaddebitate |
7.000 |
8.000 |
Totale |
87.000 |
88.000 |
Forfettario nel 2024 |
No |
Sì |
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