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La verifica notarile per l’iscrizione al RUNTS

5 Dicembre 2023
La verifica notarile per l’iscrizione al RUNTS

Lo Studio n. 8-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato fa il punto sui compiti di verifica del notaio e sull’iscrizione nel registro unico nazionale di atti degli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica. Lo studio esplora, tra l’altro, l’ambito delle verifiche a carico del notaio in occasione della ricezione degli atti degli Ets con personalità giuridica, per i quali richieda poi l’iscrizione al Runts.

In particolare, il documento precisa che:

  • ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, il notaio deve verificare che gli atti di costituzione o modifica di un Ets da lui ricevuti siano conformi alle disposizioni del Cts; dovrà essere verificata, in particolare, la conformità degli elementi tipologici non derogabili, che individuano e caratterizzano le singole tipologie di Ets;
  • la funzione di adeguamento e il controllo di legalità preventivo impongono al notaio di rifiutare la stipula solo quando l'atto costitutivo sia carente dei requisiti (minimi) previsti dal codice civile, mentre l'assenza degli (ulteriori) elementi costitutivi indicati dal Cts non legittimerebbe il rifiuto di stipula, imponendo invece di non procedere all'iscrizione nel Runts (studio CNN 104/2020);
  • la verifica non riguarda, pertanto, tutti gli aspetti procedurali legati (ad esempio, regolarità della convocazione dell’assemblea o alla verifica delle deleghe).

Per quanto riguarda i controlli formali di competenza del Runts, i Notai puntualizzano che “l'ufficio non potrà ingerirsi sulla formazione della volontà dei costituenti, del fondatore o assembleare, né sulla legittimità del relativo procedimento, né potrà sindacare l‘attestazione del notaio circa la consistenza del patrimonio dell'ente, una volta che la stessa sia corredata della documentazione richiesta”.

Sulla scorta degli ultimi orientamenti di dottrina e giurisprudenza in tema di poteri del registro delle imprese, lo Studio afferma altresì che, nell'ambito del controllo qualificatorio da parte dell'ufficio del Runts in sede di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, non rientra la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto, spettandogli soltanto la formale verifica della corrispondenza dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, salvo che l'illegittimità renda l'atto tale da non essere palesemente nemmeno riconducibile alla categoria proposta.

Si tratta, dunque, anche in questo caso, di un controllo meramente formale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge.

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