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AGEVOLAZIONI

Quella PEC inviata al MIMIT (credito beni strumentali) con rifiuto per casella piena!

1 Dicembre 2023
Quella PEC inviata al MIMIT (credito beni strumentali) con rifiuto per casella piena!

Come noto, era previsto l'invio della comunicazione dei dati sul credito d'imposta beni strumentali 2022 al MIMIT sino al 30 novembre 2023. L’adempimento non costituisce condizione di accesso all’agevolazione, ma anche coloro che, in modo zelante, hanno proceduto a effettuare l'invio, si sono visti rifiutare la PEC per casella piena.

Entro il 30 novembre 2023 è previsto l'invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy della comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti “4.0”. 

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, doveva essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile on line nel sito ministeriale e approvato con il D.M. 6 ottobre 2021 (Allegato 1 ). In caso di problemi tecnici, come chiarito sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it. Anch'essa piena!

Lo specifico modello per tale agevolazione è composto da:

  • un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta
  • e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente,  gli  investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A  della L. n. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della L. n. 232/2016. 

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'art. 1 , commi da 1056 a 1058, della L. n. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Quindi, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 la comunicazione andava presentata entro il 30 novembre 2023. Tale comunicazione non costituisce comunque presupposto per fruire dell’agevolazione. Meno male, visto il rifiuto per casella piena da parte del Ministero e il tempo speso per la compilazione.

Il comma 5 dell’art. 1 del decreto stabilisce che l’invio del modello di comunicazione approvato con il decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa. Tale comunicazione, si precisa, è  funzionale  esclusivamente  all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. 

Analoghe comunicazioni sono previste per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, commi 200 ss., della L. n. 160/2019) e per il credito formazione 4.0 (art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017). Anche per tali agevolazioni, la  mancata comunicazione  non  costituisce presupposto per la disciplina agevolativa.

Non resta che accettare questi disservizi. Vale la pena a questo punto effettuare tutti gli adempimenti richiesti?

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