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Operatori sanitari: divieto di fatturazione elettronica anche per il 2024

1 Dicembre 2023
Operatori sanitari: divieto di fatturazione elettronica anche per il 2024

Nel pacchetto di emendamenti depositati da relatori e Governo al decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato spunta anche l’ennesima proroga del divieto di fatturazione elettronica per medici e operatori sanitari che si estenderà anche al 2024. Resta confermata, invece, la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Come noto, l’art. 1 della Legge n. 145/2018, Legge di Bilancio 2019, al comma 53 , ha modificato l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, disponendo che, per l’anno 2019, “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria [...]”.

Difatti, si è passati dall’esonero a un divieto di emissione delle fatture elettroniche in capo agli operatori sanitari. Anche in considerazione del fatto che il Garante della privacy aveva posto l’attenzione sulla incompatibilità del sistema della fatturazione elettronica con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Divieto emissione della fattura elettronica

Soggetti interessati

  • Operatori sanitari che inviano i dati al Sistema T.S.

Fatturazione mista

  • In caso di emissione di un’unica fattura sia per prestazioni sanitarie che di altro genere, l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI. In un qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’art. 21 del Decreto IVA (si veda, al riguardo, la circolare n. 14/E/2019 ).

Fatturazione separata

  • Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Nella circolare 14/E/2019 viene fatto l’esempio di una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria; in tale caso anche se la fattura non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI).

L’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS.

L’operatività del divieto è stata poi estesa di anno in anno sino al 2023 ad opera del Decreto Milleproroghe (n. 198/2022), entrato in vigore il 30 dicembre 2022 e convertito nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 , il quale ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 le prestazioni sanitarie registrate con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) non comportano l’obbligo di fatturazione elettronica.

Come anticipato, nel pacchetto di emendamenti al decreto Anticipi spunta ora una nuova proroga per il divieto, sempre per ragioni di privacy e rivolta a medici e operatori sanitari. Inoltre, viene eliminato l’obbligo, che sarebbe scattato dal primo gennaio 2024, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio al sistema TS: si evitano così onerosi interventi sui software gestionali e sui registratori telematici.

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