In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di “esportatore abituale” devono preoccuparsi di preparare, per tempo, la lettera d’intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2024.
Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono infatti trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento. Dal 2020, l’esportatore non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta se effettua le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda inoltre che:
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