L’erogazione di un contributo per malattia di lunga durata e di un bonus straordinario Covid-19 corrisposto, una tantum ed in misura fissa, da parte dell’ente bilaterale agli iscritti che ne facciano richiesta si considera effettuata per finalità assistenziali e, quindi, non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali previste dal TUIR e senza applicazione della ritenuta alla fonte. Questo, in sostanza, il chiarimento reso dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 462/E del 15 novembre 2023 .
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