Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni:
- titolari di reddito di impresa
- e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
residenti nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale (CPB).
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale:
- l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’Agenzia delle Entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici sono resi disponibili entro il mese di aprile. Entro il decimo giorno precedente il termine del saldo delle imposte il contribuente dichiara i dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della proposta di concordato.
- L’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici, entro il quinto giorno precedente il termine del saldo delle imposte.
- Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. del 7 dicembre 2001 n. 435 (30 giugno). Per il primo anno di applicazione, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di un mese (31 luglio).
L’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato stesso.

