
L’art. 1, comma 812, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta:
N.B. Condizione necessaria a fine della detrazione è che i sistemi di accumulo siano integrati a impianti per la produzione elettrica da fonti rinnovabili.
La vera percentuale spettante è pari al 9,1514% dell’importo del credito richiesto (provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 5 aprile 2023). L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (ossia 3 milioni di euro per l’anno 2022) e l’ammontare delle spese agevolabili indicate nelle istanze, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, che potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute qualora l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa.
Con D.M. MEF 6 maggio 2022, sono state individuate le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del citato D.M., è approvato il modello e sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
L’istanza poteva essere presentata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
Utilizzo del credito: il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute, e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.
Nel modello REDDITI PF QUADRO CR - SEZIONE XII - Altri crediti d’imposta, rigo CR31 andrà indicato il codice “13”:
Nel rigo CR31:
Qualora il beneficiario sia un forfetario, compilerà anche il quadro LM - SEZIONE III oltre al quadro CR. A colonna 21, in particolare, andrà indicato l’importo se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva relativamente al credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati, indicato nel rigo CR31.
In tale caso, l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo utilizzato nel quadro RN, secondo le istruzioni fornite nella colonna 17 del rigo RN32:
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