Gli studi stanno assistendo i propri clienti (se obbligati) all'invio del modulo TE tramite la piattaforma DI.RE. per comunicare il titolare effettivo alla CCIAA competente.
L'individuazione del titolare effettivo da parte del legale rappresentante non è di certo una novità. Ogni professionista ha infatti raccolto il dato al momento dell'adeguata verifica della clientela e della formazione del fascicolo del cliente. Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.
L'autocertificazione del cliente rilasciata a suo tempo torna oggi utile per aiutarlo nell'adempimento. È anche opportuno effettuare un controllo dei dati contenuti nel fascicolo affinchè essi siano coerenti con quanto visualizzabile sul sito camerale, dopo il primo popolamento.
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente). Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest’ultima non può ritenersi – da sola – una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica. Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione del cliente, acquisita mediante il modulo AV4 allegato alle Linee Guida CNDCEC o con altra modalità e la consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di verifica dei dati.
Ad ogni modo, dall’obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 discende una valenza generale del principio di affidabilità.
Si allega il fac-simile di Dichiarazione del cliente che il CNDCEC aveva proposto nelle proprie Linee guida antiriciclaggio.
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